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In questa pagina cercheremo di spiegarvi com'è la legislazione Italiana in tema di stupefacenti, trattando in particolare l'aspetto penale e la disciplina dell'uso personale.
REGI DECRETI |
Regio Decreto Numero 773/1931 - Testo Unico di Pubblica Sicurezza [...] Art. 153. (art. 154 T.U. 1926) Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermità psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sé o agli altri. L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti. [...] Art. 165 (art. 167 T.U. 1926) E' ammonita la persona la quale è designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole: 1° dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità; 2° del delitto di strage; 3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti; 4° dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito; 5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni; 6° dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria; 7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale; 8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura; 9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti; quando per tali reati sia stata sottoposta a procedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove. [...] Art. 170 (art. 172 T.U. 1926). Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento di reati, la commissione gli prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi in un congruo termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima. Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato, la commissione, oltre alle prescrizioni suindicate può imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle particolari condizioni sociali e familiari dell'ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale o politica. [...] Art. 204 (art. 210 T.U. 1926) L'autorità locale di pubblica sicurezza può impedire che un locale, del quale è stata ordinata la chiusura, sia riaperto allo stesso scopo, prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza. Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio, nei quali si somministrano o si detengono sostanze stupefacenti o nei quali si accolgono persone dedite all'uso delle sostanze stesse o comunque si permette o favorisce l'uso di esse. [...] Regio Decreto Numero 1265/34 Testo Unico delle leggi Sanitarie [...] Art. 148 L'elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente è approvato con decreto del ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, tenuto conto di quanto sia stabilito nelle convenzioni internazionali. Art. 149 La coltivazione del papavero (papaver somniferum L.) e la raccolta delle capsule di papavero possono aver luogo soltanto in seguito a speciale autorizzazione del ministro per l'interno, che, nel concederla, determina, caso per caso, sentito quello per l'agricoltura e per le foreste, le condizioni e le garanzie alle quali è subordinata. Chiunque, senza l'autorizzazione predetta, coltivi il papavero o raccolga capsule di papavero o non osservi le condizioni e garanzie, alle quali l'autorizzazione è subordinata, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 500 a 5000. In caso di recidiva la pena è sempre dell'arresto. Art. 150 La produzione dell'oppio grezzo e di altre sostanze o preparati ad azione stupefacente non può aver luogo senza autorizzazione del ministro per l'interno. Chiunque produce l'oppio grezzo o altre sostanze o preparati stupefacenti senza l'autorizzazione predetta è punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da lire 2000 a 10.000. In caso di recidiva la pena è sempre dell'arresto. Art. 151 Chiunque intende importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere oppio grezzo o altre sostanze o preparati ad azione stupefacente, deve munirsi dell'autorizzazione del prefetto della provincia nella quale risiede. In caso di violazione si applicano le pene stabilite nell'art. 446, comma primo, del codice penale. Sono escluse dall'obbligo dell'autorizzazione le farmacie per quanto riguarda la vendita o la somministrazione delle sostanze anzidette a dose o forma di medicamento. Art. 152 Chiunque, essendo autorizzato a vendere sostanze o preparati ad azione stupefacente, a dose o forma di medicamento, lo vende e somministra senza prescrizione, o in quantità superiore a quella prescritta o a persona che non sia munita di carta di identità o altro documento equivalente, ovvero vende o somministra morfina, diacetilmorfina, cocaina e loro sali, altrimenti che in pomata o in soluzione o comunque in modo diverso dalle speciali preparazioni, determinate con decreto del ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire 1000 a 10.000, sempre che il fatto non costituisca reato più grave. Art. 153 Le pene stabilite nell'art. 446 del codice penale si applicano anche a carico del medico o del veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso delle sostanze stupefacenti, rilascia prescrizioni contenenti sostanze o preparati ad azione stupefacente senza che vi sia una necessità curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura. Art. 154 I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono comunque sostanze o preparati ad azione stupefacente, debbono indicare chiaramente nelle ricette, che dovranno essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose della sostanza prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a 2000. I direttori di ospedali, ambulatori, istituti di cura in genere e case per gestanti ed i titolari dei gabinetti privati per l'esercizio delle professioni sanitarie possono rilasciare prescrizioni per acquistare sostanze o preparati ad azione stupefacente nella quantità occorrente per i normali bisogni degli ospedali, ambulatori, istituti, case e gabinetti predetti, senza le indicazioni prescritte nel primo comma. Essi debbono tenere un registro di carico e scarico delle sostanze e preparati acquistati, nel quale deve essere giustificato l'impiego delle sostanze medesime. Art. 156 Il sanitario che assiste o visita persona affetta da intossicazione cronica, prodotta da sostanze o preparati ad azione stupefacente, deve farne denuncia, entro due giorni, all'autorità di pubblica sicurezza. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a 2000. Nel caso di recidiva alla pena dell'ammenda è sostituito l'arresto fino a un anno oltre alla sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta. Art. 157 Chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di sostanze o preparazioni stupefacenti, si rende comunque pericoloso a sé e agli altri o riesce di pubblico scandalo, può essere coattivamente ricoverato in una casa di salute per essere sottoposto alla cura disintossicante. L'ammissione nella casa di salute deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori dell'infermo o dall'autorità di pubblica sicurezza ed è autorizzata dal pretore, previo accertamento medico. In caso di urgenza il ricovero è disposto provvisoriamente dall'autorità di pubblica sicurezza, salvo i provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria. A tali ricoveri si applicano, in quanto possibile, le disposizioni contenute nella legge sui manicomi e sugli alienati. Art. 158 Il prefetto, indipendentemente dalla denuncia all'autorità giudiziaria per il procedimento penale, nel caso di trasgressione alle disposizioni contenute nella presente sezione o a quelle sancite dagli art. 445, 446, 447, 729 e 730 del codice penale, può ordinare la chiusura temporanea o permanente del locale, ove sono state consumate le trasgressioni stesse, e la sospensione o la revoca della autorizzazione concessa. Il provvedimento del prefetto è definitivo. [...] |